ESTRATTO
DELLO STATUTO |

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UNIONE
CENTRI ELABORAZIONE DATI E SOCIETA' DI SERVIZI
Via Carlo Giuseppe Merlo n° 1
20233 MILANO
C.F. 12679230156
ART.
1 DENOMINAZIONE
E' costituita l'Associazione Sindacale di Categoria
non riconosciuta denominata ”UNIONE CENTRI ELABORAZIONE
DATI E SOCIETA' DI SERVIZI”, brevemente ”UNIONCED”.
ART. 2 SEDE
L'Associazione Sindacale di Categoria denominata ”UNIONCED”
ha sede in Milano Via Carlo Giuseppe Merlo nº 1.
Con Propria delibera il Consiglio Direttivo potrà
istituire sedi operative, amministrative, periferiche,
sezioni staccate su tutto il territorio nazionale e/o
della Comunità Europea.
ART. 3 DURATA
La durata dell'Associazione Sindacale di Categoria è
illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo
con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.
ART. 4 SCOPO
L'Associazione Sindacale di Categoria è apolitica,
apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Essa
ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e
la tutela degli interessi sindacali, sociali ed economici
delle imprese che hanno per oggetto l'elaborazione dei
dati e/o la somministrazione di servizi.
ART. 5 - SOCI
I Soci dell'Associazione Sindacale di Categoria ”UNIONCED”
sono ORDINARI ed ONORARI.
- SOCI ORDINARI
Sono soci ordinari tutte le imprese che hanno per oggetto
l'elaborazione dei dati e/o la somministrazione di servizi
e che partecipano ed usufruiscono delle attività
sindacali dell' Associazione Sindacale di Categoria
”UNIONCED” previa iscrizione alla stessa. Le modalità
di iscrizione saranno disposte da eventuale apposito
Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo. La validità
della qualità di socio è subordinata all'accoglimento
della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.
La quota associativa non può essere trasferita
a terzi o rivalutata, come disposto del D.Lgs.vo n.
460 del 04/12/1997, ed è stabilita dall'apposito
Regolamento menzionato.
- SOCI ONORARI
I soci onorari sono le persone fisiche, giuridiche ed
altre entità che l'Assemblea dei Soci o il Consiglio
Direttivo ritenga opportuno nominare per il riconoscimento
di particolari titoli di merito in virtù dell'attività
svolta dagli stessi in ambito sociale, sindacale, economico,
amministrativo. I soci onorari non corrispondono la
quota associativa e non hanno diritto di voto e partecipazione
in assemblea.
ART. 6 OBBLIGHI DEI SOCI
I soci sono obbligati al pagamento della quota associativa,
all'osservanza delle norme previste nel presente Statuto,
di quanto espresso dall'eventuale apposito Regolamento
e delle delibere del Consiglio Direttivo.
ART. 7- DECADENZA DEI SOCI
I soci cessano di appartenere all'Associazione Sindacale
di Categoria ”UNIONCED” nei seguenti casi: decesso;
recesso; radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo
anche in caso di morosità nel pagamento della
quota associativa protrattasi per oltre due mesi dalla
scadenza dell'anno solare; radiazione deliberata dal
Consiglio Direttivo.
In caso di decesso la quota associativa è intrasmissibile.
Il recesso si manifesta con comunicazione del socio
inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento quattro mesi prima della scadenza
dell'anno solare.
ART. 8 ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali sono:
- l'Assemblea dei soci ordinari;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta Esecutiva;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
ART. 9 - ASSEMBLEA
L'Assemblea generale dei soci ordinari è il massimo
organo deliberativo ed è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie. Quando è convocata
e costituita a norma di Statuto, rappresenta tutti gli
associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano
tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo assistito dal Segretario Generale e dovrà
essere convocata presso la sede dell'Associazione o
comunque in altro luogo idoneo preposto dal Consiglio
Direttivo. Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno
da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal
Segretario Generale o da un Notaio quando ne corra l'obbligo.
La convocazione dell'Assemblea avverrà almeno
otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione
di avviso nella sede dell'Associazione e/o mediante
pubblicazione in un giornale, anche quotidiano. Nella
convocazione dell'assemblea devono essere indicati il
giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle
materie da trattare. Hanno diritto di partecipazione
e di voto i soci ordinari che risultino iscritti nel
libro dei soci da almeno undici mesi, che siano in regola
con il versamento delle quote associative e che non
abbiano inviato dimissioni volontarie. A parziale deroga
i soci fondatori di diritto partecipano e votano comunque
nelle Assemblee ordinarie e straordinarie. Essa è
validamente costituita in prima convocazione con l'intervento
di almeno due terzi dei soci ordinari ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti
e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
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