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Posta elettronica

 ESTRATTO DELLO STATUTO

 

UNIONE CENTRI ELABORAZIONE DATI E SOCIETA' DI SERVIZI
Via Carlo Giuseppe Merlo n° 1
20233 MILANO
C.F. 12679230156

ART. 1 DENOMINAZIONE
E' costituita l'Associazione Sindacale di Categoria non riconosciuta denominata ”UNIONE CENTRI ELABORAZIONE DATI E SOCIETA' DI SERVIZI”, brevemente ”UNIONCED”.
ART. 2 SEDE
L'Associazione Sindacale di Categoria denominata ”UNIONCED” ha sede in Milano Via Carlo Giuseppe Merlo nº 1. Con Propria delibera il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi operative, amministrative, periferiche, sezioni staccate su tutto il territorio nazionale e/o della Comunità Europea.
ART. 3 DURATA
La durata dell'Associazione Sindacale di Categoria è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.
ART. 4 SCOPO
L'Associazione Sindacale di Categoria è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la tutela degli interessi sindacali, sociali ed economici delle imprese che hanno per oggetto l'elaborazione dei dati e/o la somministrazione di servizi.
ART. 5 - SOCI
I Soci dell'Associazione Sindacale di Categoria ”UNIONCED” sono ORDINARI ed ONORARI.
  - SOCI ORDINARI
Sono soci ordinari tutte le imprese che hanno per oggetto l'elaborazione dei dati e/o la somministrazione di servizi e che partecipano ed usufruiscono delle attività sindacali dell' Associazione Sindacale di Categoria ”UNIONCED” previa iscrizione alla stessa. Le modalità di iscrizione saranno disposte da eventuale apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata, come disposto del D.Lgs.vo n. 460 del 04/12/1997, ed è stabilita dall'apposito Regolamento menzionato.
  - SOCI ONORARI
I soci onorari sono le persone fisiche, giuridiche ed altre entità che l'Assemblea dei Soci o il Consiglio Direttivo ritenga opportuno nominare per il riconoscimento di particolari titoli di merito in virtù dell'attività svolta dagli stessi in ambito sociale, sindacale, economico, amministrativo. I soci onorari non corrispondono la quota associativa e non hanno diritto di voto e partecipazione in assemblea.
ART. 6 OBBLIGHI DEI SOCI
I soci sono obbligati al pagamento della quota associativa, all'osservanza delle norme previste nel presente Statuto, di quanto espresso dall'eventuale apposito Regolamento e delle delibere del Consiglio Direttivo.
ART. 7- DECADENZA DEI SOCI
I soci cessano di appartenere all'Associazione Sindacale di Categoria ”UNIONCED” nei seguenti casi: decesso; recesso; radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo anche in caso di morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza dell'anno solare; radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo.
In caso di decesso la quota associativa è intrasmissibile. Il recesso si manifesta con comunicazione del socio inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento quattro mesi prima della scadenza dell'anno solare.
ART. 8 ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali sono:
 - l'Assemblea dei soci ordinari;
 - il Presidente;
 - il Consiglio Direttivo;
 - la Giunta Esecutiva;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri.
ART. 9 - ASSEMBLEA
L'Assemblea generale dei soci ordinari è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è convocata e costituita a norma di Statuto, rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo assistito dal Segretario Generale e dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in altro luogo idoneo preposto dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario Generale o da un Notaio quando ne corra l'obbligo. La convocazione dell'Assemblea avverrà almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e/o mediante pubblicazione in un giornale, anche quotidiano. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Hanno diritto di partecipazione e di voto i soci ordinari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno undici mesi, che siano in regola con il versamento delle quote associative e che non abbiano inviato dimissioni volontarie. A parziale deroga i soci fondatori di diritto partecipano e votano comunque nelle Assemblee ordinarie e straordinarie. Essa è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei soci ordinari ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.



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